È un contributo in denaro per coprire le spese per effettuare lavori all'interno delle abitazioni o nelle parti comuni degli edifici, al fine di agevolare le persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Si tratta di un beneficio concesso dallo Stato (ai sensi della Legge 13/1989), ed è cumulabile con altri contributi (per esempio concessi dalla Regione o dagli Enti Locali) purché l'importo complessivo non superi la spesa effettivamente sostenuta.
CHI: Persone disabili, indipendentemente dal tipo di disabilità (fisica, psichica, sensoriale, mentale), o altro soggetto che sostiene le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche (il nucleo familiare, il proprietario dell'immobile, i condomini per lavori nelle parti comuni dell'edificio).
COME: Occorre presentare una domanda in bollo al Sindaco del Comune dove si trova l'immobile, entro il 1 marzo di ogni anno, indicando gli interventi da realizzare e il preventivo di spesa. Anche se le spese sono sostenute da altri soggetti, la domanda deve essere sempre presentata dalla persona disabile (o da un familiare o da un tutore), anche se il beneficiario del contributo è chi, effettivamente sostiene la spesa per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Entro il 31 marzo il Comune valuta l'ammissibilità delle domande e le trasmette alla Regione, che provvede a elaborare una graduatoria, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Quando il Comune riceve i fondi dallo Stato, richiede la fattura relativa ai lavori effettuati, invia un tecnico per effettuare un sopralluogo e quindi eroga il contributo.
Ufficio......
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