Cosa è l'U.R.P.
 
L’introduzione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) nell’ordinamento italiano si colloca nella più ampia cultura della trasparenza amministrativa e nella crescente attenzione verso la qualità dei servizi ed il rapporto istituzioni-cittadini.
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all’art.12 (ora art.11 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), infatti, istituisce gli URP rispondendo alla duplice esigenza, espressa dalle precedenti leggi n. 241 e n. 142 del 1990, di garantire la trasparenza amministrativa e la qualità dei servizi, e di fornire uno strumento organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione delle funzioni di comunicazione istituzionale e contatto con i cittadini.
Con la legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di comunicazione e informazione pubblica, portando a compimento l’evoluzione normativa avviata con le riforme degli anni ’90, si individua nell’URP, la struttura dedicata alle attività di comunicazione. Accanto all’URP, la 150/2000 prevede altre due strutture l’Ufficio Stampa e il Portavoce, che svolgono invece le attività di informazione, la legge delinea quindi una prima differenzazione tra le strutture adibite all’attività di informazione e quelle adibite all’attività di comunicazione.
 
Le funzioni dell’URP
La legge 150 del 2000, nel riaffermare i principi generali espressi con il d.lgs. n°29/93, assegna all’URP nuove funzioni, ampliando quindi il ruolo e i compiti di tale struttura; con la legge 150/2000 si prevedono infine specifiche professionalità per il personale dell’URP, delineati in maniera più precisa con il decreto 422/2001.
All’art.8 della legge 150/2000 si assegnano all’URP le seguenti funzioni:
- garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione (legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni);
- agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’informazione sulle disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell’amministrazione;
- promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica, coordinare le reti civiche, promuovere e gestire quindi la Comunicazione istituzionale on line,
- promuovere l’ascolto dei cittadini e i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli utenti;
- garantire lo scambio di informazioni fra l’ufficio e le altre strutture operanti nell’amministrazione, promuovendo e organizzando la comunicazione interna;
- promuovere la comunicazione interistituzionale, attraverso lo scambio e la collaborazione tra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle altre amministrazioni, come ad esempio attraverso la costituzione di reti di URP.
E’ possibile suddividere le attività dell’urp in tre macro- aree :
- l’area dell’informazione e della prestazione: comunicazione esterna, attività di informazione su disposizioni normative e sui servizi offerti dall’ente, garantire l’esercizio dei diritti di accesso, la partecipazione, promuovere informazioni su temi di interesse generale.
- l’area dell’ascolto e della verifica: attuazione dei processi di verifica della qualità dei servizi e della soddisfazione degli utenti, attraverso l’ascolto e indagini di customer satisfaction.
- l’area dell’organizzazione: promozione di sistemi di interconnessione telematica, coordinamento delle reti civiche, sviluppo della comunicazione intraistituzionale e interistituzionale.
L’URP delineato a livello normativo, e descritto nella direttiva dell’allora Ministro per la funzione pubblica Franco Frattini del 7 febbraio 2002, è un ufficio “in grado di svolgere più funzioni e di corrispondere ad una domanda differenziata di servizi da parte del cittadino”. In particolare, secondo la direttiva, l’attribuzione all’URP della gestione delle reti civiche e del sito internet, espande il ruolo di questa struttura. Nella direttiva si parla dell’URP come strumento di cambiamento della PA e si pone l’accento sulle importanti funzioni che dovrebbe svolgere: garanzia di accesso ai servizi, ascolto delle esigenze, promozione dell’innovazione e della semplificazione, verifica della soddisfazione del cittadino. Per lo svolgimento di queste attività si individuano alcuni processi necessari, in particolare quelli riguardanti la comunicazione interna e la condivisione delle informazioni tra i diversi uffici e servizi e l’ufficio per le relazioni con il pubblico.
 
L'U.R.P. del Comune di Vittoria è ubicato in via Bixio n. 40 Tel. 0932*514252

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

 

 

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1). Per inviare una richiesta di Accesso civico semplice, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è disponibile il modulo online.

 

 
L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5, c. 
 
email:
urp@comunevittoria-rg.it
urp@pec.comunevittoria-rg.it

 

 Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 203, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ha modificato ed integrato il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 (cd"decreto trasparenza"), con particolare riferimento al diritto di accesso civico.
 

Regolamento Trasparenza Amministrativa

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO
CAPO PRIMO
 
OGGETTO DELL'ACCESSO E SOGGETTI LEGITTIMATI
ART. 21
 
OGGETTO E CONTENUTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
 
1. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi, ossia ogni rappresentazione grafica, foto- cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,anche interni, formati dal Comune o da altre pubbliche amministrazioni, o comunque detenuti edutilizzati dal Comune stesso ai fini dello svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Il diritto di accesso riguarda:
a) i provvedimenti conclusivi di procedimenti;
b) gli atti istruttori;
c) le informazioni circa lo stato di avanzamento dei procedimenti.
3. Per i pareri o atti adottati da enti diversi dal Comune e da questo detenuti ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, l'accoglimento della richiesta di accesso è comunque subordinata al nulla-osta dell'ente che ha fornito il parere o emanato l'atto.
 4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante visione, estrazione di copia o altro mezzo di riproduzione dei documenti medesimi.
 
ART. 22
SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI ACCESSO
 
1. Sono titolari del diritto di accesso ai documenti amministrativi:
a) chiunque dimostri di avere un interesse all'accesso per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante;
b) coloro che dimostrino di avere uno specifico fine di studio e ricerca di carattere storico,statistico, sociologico o scientifico; l'accoglimento della relativa istanza è subordinato all'attuazione di misure organizzative idonee ad evitare difficoltà al funzionamento degli uffici.
2. Con riferimento agli atti ed alle informazioni di cui all'art. 21, comma 2, lett. b) e c), sono soggetti legittimati all'accesso:
a) coloro che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento;
b) coloro nei cui confronti l'atto conclusivo del procedimento è destinato a produrre effetti diretti;
c) coloro che per legge devono intervenire nel procedimento;
d) coloro che dall'atto finale possono ricevere un pregiudizio relativamente a interessi rilevanti e differenziati rispetto alla collettività.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, ed hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti. Eguale diritto compete alle Commissioni Consiliari.
4. La richiesta di notizie e informazioni non comportanti il rilascio di copia di atti è oralmente formulata al dirigente del Settore competente o al funzionario responsabile del procedimento (o, nel caso di aziende ed enti dipendenti dal comune, al direttore delle stesse), non necessita di alcuna motivazione se non quella di "espletamento del mandato" ed è da questi esaudita immediatamente e senza formalità con la resa delle notizie e delle  informazioni necessarie o con la messa a disposizione degli atti per la loro visione.
5. La richiesta di rilascio di copia di atti è formulata per iscritto al dirigente del Settore competente (o, nel caso di aziende ed enti dipendenti dal comune, al direttore delle stesse), non necessita di alcuna motivazione se non quella di "espletamento del mandato" ed è da questi esaudita entro e non oltre cinque giorni lavorativi (o, nel caso di ricerche particolarmente complesse o comportanti l'elaborazione di dati, entro e non oltre dieci giorni lavorativi) con il rilascio materiale degli atti, esenti da qualsiasi spesa;
6. Le richieste di cui ai commi 4 e 5 devono indicare gli estremi degli atti. Comunque è sufficiente che ne consentano l'individuazione.
7. E' ammesso l'accesso anche agli atti preparatori, a condizione che il procedimento sia stato definito con l'adozione del provvedimento finale. E' inoltre ammesso l'accesso agli atti contenenti dati personali di soggetti terzi fermo restando quanto stabilito al comma 8;
 8. Nel caso di atti riguardanti dati sensibili così come definiti dal codice della privacy, i consiglieri comunali sono tenuti al segreto ed è a loro espressamente inibita la divulgazione di tali dati. Tutti possono denunciare al Presidente del Consiglio Comunale l'avvenuta lesione del segreto. In tali ipotesi, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a disporre un'istruttoria in contraddittorio con il consigliere interessato e, nel caso in cui i fatti siano accertati, chiede al Consiglio Comunale, fermo restando il diritto dei terzi interessati di tutela dei propri
diritti, di sanzionare il consigliere interessato con la decurtazione, nel minimo, di cinque gettoni di presenza e, nei casi di particolare gravità, di quindici gettoni di presenza. In ogni caso, qualora i fatti siano accertati, il Consiglio Comunale è tenuto a comunicarli al soggetto leso dalla divulgazione e all'autorità garante della privacy.
9. L'accesso agli atti dei consiglieri non è consentito nel caso di atti segreti per espressa disposizione di legge.
 
 CAPO SECONDO
 IL PROCEDIMENTO PER L'ACCESSO
ART. 23
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO
 
1. Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell'unità organizzativa che, per le funzioni ad essa attribuite, è competente a formare l'atto oggetto della richiesta di accesso o detiene le informazioni e i documenti che sono oggetto della richiesta medesima.
 
2. Il Responsabile del procedimento:
a) verifica l'identità del richiedente, la sua legittimazione ed il suo interesse all'accesso e
richiede le integrazioni e regolarizzazioni di cui all'art. 26;
b) provvede all'istruttoria del procedimento di accesso, anche mediante apposita
richiesta della documentazione al diverso ufficio che la detenga;
c) delibera l'autorizzazione, la limitazione, il diniego o il differimento dell'accesso, e ne
informa l'interessato;
  
ART. 24
 ACCESSO INFORMALE
 
1. Fatte salve eventuali norme specifiche dettate con riferimento a specifici settori di attività, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e redatta su apposito modulo prestampato in carta libera, presentato al Responsabile del procedimento. La richiesta può essere altresì inviata a mezzo posta, via fax, per via telematica nei modi di legge o depositata da persona all'uopo delegata.
 
2. La richiesta deve contenere:
a) le generalità del richiedente;
b) laddove essa provenga da persona giuridica, la denominazione dell'ente nel cui interesse è esercitato il diritto di accesso, e l'indicazione della fonte dei poteri rappresentativi del richiedente;
c) il recapito, anche telefonico, del richiedente;
d) gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero ogni indicazione utile all'individuazione dello stesso;
e) l'indicazione dell'interesse che motiva la richiesta;
f) laddove essa venga presentata da soggetto diverso da quello legittimato, la delega al deposito, all'esame dei documenti e/o al ritiro delle copie, con indicazione delle generalità del delegato;
g) la data e la sottoscrizione del richiedente.
 
3. Ai fini dell'identificazione e della legittimazione del richiedente, questi può essere invitato ad esibire un documento di identità ovvero copia dell'atto fondante i suoi poteri rappresentativi.
 4. La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità. Nell'accoglierla, il responsabile del procedimento mette a disposizione dell'interessato o del suo delegato il documento richiesto e, ove richiesta, ne rilascia copia; ovvero, se l'accesso non è immediatamente possibile, indica all'interessato o al suo delegato il luogo e la data, non oltre il decimo giorno dalla richiesta, nei quali sarà consentito l'accesso.
 
ART. 25
ACCESSO FORMALE
 
1. Qualora non sia possibile procedere all'accoglimento immediato della richiesta, in quanto sussistono dubbi sull'identità, sulla legittimazione, sulla titolarità dei poteri rappresentativi o sull'interesse del richiedente, ovvero sulla sussistenza di limiti all'accesso ai sensi del Capo terzo, Sezione Il del presente Titolo, il Responsabile del procedimento trattiene la richiesta. 2. Entro trenta giorni dal deposito o dalla ricezione della richiesta il  Responsabile del procedimento, effettuati gli opportuni accertamenti e valutazioni, conclude il procedimento di accesso formale adottando uno dei provvedimenti di cui agli artt. 27-29 del presente Regolamento. Il provvedimento adottato è comunicato senza ritardo all'interessato.
  
ART. 26
 RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE O INTEGRAZIONE
 
1. Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione scritta al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione, entro dieci giorni dal deposito o ricevimento della richiesta stessa, indicando i dati mancanti ed invitando l'interessato alla regolarizzazione. Il Responsabile del procedimento avverte altresì l'interessato che la mancata regolarizzazione entro un congruo termine, comunque non superiore a venti giorni, comporterà il rigetto della richiesta.
 2. Il termine di trenta giorni di cui all'art. 25, comma 2 del presente Regolamento per la conclusione del procedimento di accesso è sospeso dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 1 e fino allo scadere del termine per la regolarizzazione di cui allo stesso comma 1.
 
 ART. 27
 ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E MODALITÀ DI ACCESSO
 
1. Nell'accogliere la richiesta di accesso, il Responsabile del procedimento pone a disposizione del richiedente uno spazio idoneo nel quale esaminare i documenti richiesti. Laddove si tratti di documenti informatici, al richiedente è data l'assistenza e la disponibilità degli strumenti necessari alla lettura dei medesimi.
 2. AI richiedente è concesso, altresì, il tempo necessario alla visione dei documenti e la possibilità di esaminarli in più volte.
 3. Il rilascio di copie di documenti cartacei è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Tale rimborso è versato all'atto del ritiro della copia, e del medesimo viene rilasciata idonea ricevuta. I Consiglieri Comunali sono esonerati dal pagamento dei suddetti costi.
 4. Ove l'interessato ne faccia richiesta, la copia può essere rilasciata in forma autentica, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 5. Per i documenti informatici, copia degli stessi è rilasciata su apposito supporto magnetico fornito dall'interessato, previa verifica della sua integrità e compatibilità con la rete del Comune.
 
CAPO TERZO
 
I LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO
SEZIONE I
DIFFERIMENTO E LIMITAZIONE
 
ART. 28
DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO
 
1. Il Responsabile del procedimento di accesso può disporre con provvedimento motivato il differimento dell'accesso quando:
a) la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire od ostacolare il corretto e pronto svolgimento
dell'azione amministrativa;
b) si verifichino difficoltà particolari nell'acquisizione dei documenti amministrativi richiesti ovvero quando l'alto numero delle richieste, in rapporto alla dotazione degli uffici che le devono soddisfare, non consenta il loro
accoglimento nel termine prescritto.
 2. Il provvedimento di cui al comma precedente deve indicare il termine di differimento e deve essere motivato sia in riferimento alla esigenze di cui al comma 1, sia in riferimento alla durata del differimento stesso.
 3. Il provvedimento di differimento deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro dieci giorni dalla richiesta. La comunicazione contiene l'avvertimento che l'interessato ha la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente ex art. 25, comma 5, legge 7 agosto
1990, n. 241, e l'indicazione del relativo termine di decadenza.
 
ART. 29
 DINIEGO E LIMITAZIONE DELL'ACCESSO
 
1. Il diniego di accesso è disposto solo in ipotesi di mancata identificazione, carenza di legittimazione, carenza di interesse del richiedente, e nelle ipotesi previste nella Sezione Il del presente Titolo.
2. Laddove ciò sia possibile, il Responsabile del procedimento limita l'accesso a quelle parti del documento che siano legittimamente accessibili. In tal caso, sulla copia rilasciata all'interessato il responsabile del  procedimento provvede a segnalare le intervenute omissioni.
 3. Il diniego e la limitazione all'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato entro trenta giorni dalla richiesta. La comunicazione contiene l'avvertimento che l'interessato ha la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente ex art. 25, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, e l'indicazione del relativo termine di decadenza.
  
SEZIONE Il ESCLUSIONE
 
ART. 30
AMBITO DI APPLICAZIONE
 
1. La presente Sezione disciplina le limitazioni al diritto di accesso che operano nei confronti delle richieste provenienti da soggetti privati diversi dall'interessato. Per interessato s'intende la persona cui si riferiscono i dati personali contenuti nel documento.
 2. Per le richieste provenienti da altre Pubbliche Amministrazione e dagli uffici del Comune diversi da quello che detiene il documento, valgono le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento recante misure organizzative volte a garantire la tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati del Comune.
  
ART. 31
 DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE
 
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti amministrativi coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della Legge 24 ottobre 1977 n. 801, nonché negli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dall'ordinamento.
 2. Nei limiti di quanto disposto al successivo art. 32, possono inoltre essere sottratti all'accesso i documenti e le informazioni riguardanti:
a) le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni direttamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità;
b) la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, di imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di
cui essi siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano stati forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti
cui si riferiscono.
 3. Con riferimento agli interessi sottesi alla lettera a) sono, in particolare, sottratti all'accesso:
a) la documentazione tecnico-progettuale allegata o comunque connessa a domande di concessione od autorizzazione edilizia relative ad immobili da destinarsi all'esercizio del credito e/o del risparmio, finché dura tale destinazione;
b) gli elaborati tecnico-progettuali e la documentazione connessa ai lavori di installazione di sistemi di sicurezza su edifici di proprietà privata o di enti pubblici;
c) le denunce, gli esposti, i verbali di accertamento relativi a violazioni, irregolarità, infrazioni soggette a comunicazione di notizie di reato all'autorità giudiziaria, in quanto coperti da segreto istruttorio.
4. Con riferimento agli interessi sottesi alla lettera b), sono, in particolare, sottratti all'accesso:
a) gli atti ed i certificati relativi alla salute dei dipendenti ed i loro fascicoli personali;
b) gli atti dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale comunale e degli enti dipendenti, fino alla conclusione del procedimento disciplinare;
c) i documenti relativi alle attività assistenziali prestate dal Comune, se riguardanti singole persone o nuclei familiari;
d) le denunce relative a imposte, tasse e qualsiasi altra dichiarazione relativa a tributi riscossi dal Comune, dalle quali possa, direttamente o indirettamente, trarsi la consistenza reddituale o patrimoniale dei contribuenti e dei
loro conviventi;
e) la documentazione in possesso delle Commissioni giudicatrici di concorso, sino all'adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;
f) ogni documento, notizia o informazione relativa a dati classificabili come "sensibili" ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675.
5. Non è ammesso "accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti regolamentari,  amministrativi generali, di pianificazione e programmazione.
 6. In ogni caso, i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
 
ART. 32
 RICHIESTA DI ACCESSO FINALIZZATA ALLA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI
 
1. In presenza di una richiesta di accesso che:
a) abbia ad oggetto documenti amministrativi, contenenti dati personali relativi a soggetti terzi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b) e sia finalizzata alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. La richiesta di accesso deve essere dettagliatamente motivata in ordine:
a) alla situazione giuridica che si intende tutelare attraverso l'accesso;
b) alla necessità dell'accesso richiesto ai fini della tutela.
 3. Il Responsabile del procedimento dà immediato avviso all'interessato della richiesta di accesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione. L'avviso contiene l'espresso invito ad intervenire nel relativo procedimento entro 15 giorni dal ricevimento, presentando osservazioni scritte in ordine agli effetti dell'eventuale accoglimento della richiesta di accesso sul proprio diritto alla riservatezza.
 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento si pronuncia sulla richiesta di accesso entro i 15 giorni successivi.
 5. Nel caso in cui l'interessato intervenga nel procedimento, il Responsabile comunica al soggetto che ha presentato la richiesta di accesso i motivi addotti dall'interessato a sostegno del diniego della richiesta stessa e lo invita a presentare le proprie contro deduzioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento.
6. La decisione sulla richiesta di accesso è adottata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le contro deduzioni. In caso di accoglimento della richiesta di accesso, al richiedente è garantita la sola visione dei documenti strettamente necessari alla tutela delle situazioni giuridiche indicate.
 
ART. 33
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALL'IMPUGNATIVA DEL SILENZIO-RIFIUTO
 
1. Laddove l'interessato ricorra al Tribunale Amministrativo Regionale avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua richiesta, il Direttore Generale, ove nominato, ovvero il Responsabile del Settore, dispone l'immediato accertamento presso il servizio competente della possibilità di accogliere la richiesta di accesso. Per i servizi autonomi tale competenza spetta al Direttore Generale o al Sindaco.
2. Qualora risulti che non sussistono motivi di diniego dell'accesso, il soggetto competente ai sensi del comma 1 dispone l'immediato accoglimento della richiesta e ne dà pronto avviso all'interessato anche a mezzo di  telegramma o fax. Copia del provvedimento di accoglimento è immediatamente depositata presso il Tribunale Amministrativo Regionale adito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.